IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  11  della  legge  22  febbraio  1994,  n. 146, legge
comunitaria  per  il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione
della  direttiva 92/50/CEE del Consiglio che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea,  dei  lavori  pubblici  e  dell'ambiente  e  del  tesoro, di
concerto  con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli
affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.   Le   disposizioni   del  presente  decreto  si  applicano  per
l'aggiudicazione,  da  parte  delle amministrazioni aggiudicatrici di
cui  all'art.  2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia
pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria  per
          il 1993. L'art. 11 cosi' recita:
             "Art.  11  (Appalti di servizi). - 1. L'attuazione della
          direttiva  del  Consiglio  92/50/CEE  sara'  informata   ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  individuare le attivita' oggetto della direttiva e
          gli   ambiti   oggettivi   di    esclusione    della    sua
          applicabilita';
               b)   individuare   i   soggetti  pubblici,  nonche'  i
          requisiti di quelli ad essi assimilati,  destinatari  della
          direttiva;
               c)  stabilire le modalita' per il calcolo dell'importo
          stimato  dei  contratti  soggetti  alla  disciplina   della
          direttiva;
               d)  disciplinare  i  criteri  di  aggiudicazione degli
          appalti di servizi definendo quelli utilizzabili  nel  caso
          di    aggiudicazione   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa, e definendo i criteri per  l'esclusione  delle
          offerte anomale;
               e)  definire  i  criteri per l'ammissione dei soggetti
          concorrenti, nel caso di ricorso alla procedura ristretta;
               f)  definire  natura  e  funzione  dei   concorsi   di
          progettazione,   tracciando   le  linee  guida  relative  a
          possibilita', modalita' e limiti della loro utilizzazione;
               g) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i
          concorsi  di  progettazione  garantendo   trattamenti   non
          discriminatori,  anche  in  relazione alla natura giuridica
          dei soggetti concorrenti;
               h)  stabilire,  ai  sensi   dell'articolo   29   della
          direttiva  stessa,  i  criteri di selezione qualitativa dei
          prestatori  di  servizi,   anche   con   riferimento   alla
          possibilita'  di  istituire  appositi  elenchi ufficiali di
          prestatori;
               i) prevedere l'estensione delle  disposizioni  di  cui
          agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
          anche agli appalti di servizi;
               l)   prevedere  l'incompatibilita'  tra  l'affidamento
          della  progettazione  e   l'aggiudicazione,   allo   stesso
          affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai
          servizi progettati".
             -  La  direttiva  92/50/CEE e' pubblicata in GUCE L. 209
          del 24 luglio 1992.